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ROMA – La presidenza del Consiglio Ue e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul regolamento per il ripristino della natura. La proposta mira a mettere in atto misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.
L’intesa stabilisce obiettivi e obblighi specifici e giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in ciascuno dei paesi ecosistemi elencati: dai terreni agricoli e foreste agli ecosistemi marini, d’acqua dolce e urbani.
RESTORATION LAW
Il regolamento sulla Nature restoration è parte integrante della Strategia sulla biodiversità per il 2030 e aiuterà l’UE a rispettare i suoi impegni internazionali, segnalano da Bruxelles, in particolare il Quadro globale delle Nazioni Unite sulla biodiversità Kunming-Montreal concordato alla conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2022 (COP15). L’accordo provvisorio dovrà essere approvato e adottato formalmente dai colegislatori prima di entrare in vigore.
Il regolamento copre una serie di ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, comprese le zone umide, le praterie, le foreste, i fiumi e i laghi, nonché gli ecosistemi marini, comprese le fanerogame marine e i letti di spugne e coralli. Richiede agli Stati membri di mettere in atto misure, entro il 2030, per ripristinare almeno il 30% dei tipi di habitat elencati in entrambi gli allegati che sono in cattive condizioni. Fino al 2030, i colegislatori hanno convenuto che gli Stati membri debbano dare priorità ai siti Natura 2000 nell’attuazione delle misure di ripristino previste dal regolamento. Gli Stati membri devono inoltre stabilire misure per ripristinare almeno il 60% degli habitat in cattive condizioni entro il 2040 e almeno il 90% entro il 2050. È stata aggiunta un’ulteriore flessibilità per gli habitat molto comuni e diffusi.
LE MISURE PER TUTELARE GLI INSETTI IMPOLLINATORI
Il testo prevede l’obbligo di prevenire un deterioramento significativo delle aree soggette a ripristino che hanno raggiunto un buono stato e delle aree in cui si trovano gli habitat terrestri e marini elencati negli allegati I e II. I colegislatori hanno convenuto di rendere questo requisito basato sugli sforzi compiuti. Il requisito sarà misurato a livello di tipo di habitat. Negli ultimi decenni, l’abbondanza e la diversità degli insetti impollinatori selvatici in Europa sono diminuite drasticamente. Per affrontare questo problema, il regolamento introduce requisiti specifici per gli Stati membri affinché stabiliscano misure per invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 al più tardi. Sulla base degli atti delegati adottati dalla Commissione per stabilire un metodo scientifico per monitorare la diversità e le popolazioni degli impollinatori, gli Stati membri dovranno monitorare i progressi in questo senso, almeno ogni sei anni dopo il 2030.
GLI ECOSISTEMI AGRICOLI
Il regolamento stabilisce requisiti specifici per diversi tipi di ecosistemi. Per gli ecosistemi agricoli il testo impone agli Stati membri di mettere in atto misure volte a raggiungere tendenze crescenti in almeno due dei tre indicatori quali l’indice delle farfalle delle praterie, la quota di terreni agricoli con caratteristiche paesaggistiche ad elevata diversità (HDLF), lo stock di carbonio organico nel suolo minerale delle terre coltivate. Stabilisce inoltre obiettivi temporali per aumentare l’indice comune degli uccelli nei terreni agricoli a livello nazionale. I colegislatori hanno convenuto di garantire flessibilità agli Stati membri nel riumidificare le torbiere, poiché alcuni di essi saranno colpiti in modo sproporzionato da questi obblighi. Il testo fissa obiettivi per ripristinare il 30% delle torbiere drenate ad uso agricolo entro il 2030, il 40% entro il 2040 e il 50% entro il 2050, anche se gli Stati membri fortemente colpiti potranno applicare una percentuale inferiore. Le misure di ripristino includono la riumidificazione dei suoli organici che costituiscono le torbiere drenate, che aiuta ad aumentare la biodiversità e a ridurre le emissioni di gas serra. I colegislatori hanno inoltre convenuto che il raggiungimento degli obiettivi di riumidificazione non implica un obbligo per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati.
GLI ECOSISTEMI FORESTALI
Per gli ecosistemi forestali in base al testo concordato gli Stati membri saranno tenuti a mettere in atto misure per migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali e raggiungere tendenze crescenti a livello nazionale di alcuni indicatori, come il legno morto ‘in piedi e a terra’ e l’indice comune degli uccelli forestali, tenendo conto del rischio di incendi boschivi. I colegislatori hanno inoltre aggiunto una disposizione che invita gli Stati membri a contribuire alla piantumazione di almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello dell’UE.
GLI ECOSISTEMI URBANI
Per gli ecosistemi urbani e la connettività fluviale, il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che gli Stati membri dovrebbero raggiungere una tendenza all’aumento delle aree verdi urbane fino al raggiungimento di un livello soddisfacente. Hanno inoltre concordato che gli Stati membri dovrebbero garantire che non vi sia alcuna perdita netta di spazio verde urbano e di copertura arborea urbana tra l’entrata in vigore del regolamento e la fine del 2030, a meno che gli ecosistemi urbani non abbiano già oltre il 45% dello spazio verde. L’accordo provvisorio prevede l’obbligo per gli Stati membri di identificare e rimuovere le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali, al fine di trasformare almeno 25.000 km di fiumi in fiumi a flusso libero entro il 2030 e mantenere la connettività fluviale naturale ripristinata. Secondo le nuove regole, gli Stati membri devono presentare regolarmente alla Commissione piani nazionali di ripristino, mostrando come raggiungeranno gli obiettivi. Devono inoltre monitorare e riferire sui propri progressi.
DAGLI STATI MEMBRI UN APPROCCIO GRADUALE
I colegislatori hanno optato per un approccio graduale. Gli Stati membri presenterebbero innanzitutto piani di ripristino nazionali che coprirebbero il periodo fino al giugno 2032, con una panoramica strategica per il periodo successivo a giugno 2032. Entro giugno 2032, gli Stati membri presenterebbero piani di ripristino per i dieci anni fino al 2042 con una panoramica strategica fino al 2050, e entro giugno 2042 avrebbero presentato i piani per il restante periodo fino al 2050.
L’accordo provvisorio introduce una nuova disposizione che affida alla Commissione UE il compito di presentare, un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento, una relazione contenente una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell’UE, una valutazione del fabbisogno finanziario per l’attuazione e un’analisi individuare eventuali lacune di finanziamento. Ove opportuno, la relazione includerebbe anche proposte di finanziamenti adeguati, senza pregiudicare il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP, 2028-2034).