No alla carne in provetta, il ddl del Governo al voto in Parlamento

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Verso l'ok finale alla Camera; Italia prima al mondo a vietare il cibo sintetico

ROMA – No al cibo ‘sintetico’. Il disegno di legge del Governo per vietare il consumo di ‘carne in vitro’ approda in Aula alla Camera. Approvato dal Senato lo scorso luglio (con i voti dei partiti di maggioranza e Italia Viva) il testo è uscito dal Consiglio dei ministri con l’obiettivo di “assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale”.

LO STOP IN 7 ARTICOLI

Con il via libera di Montecitorio l’Italia sarà quindi la prima Nazione al mondo a vietare – in via precauzionale – il commercio, l’importazione e la produzione di latte, carne e pesce prodotti in laboratorio. L’ok definitivo è previsto la prossima settimana. Promosso dal ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, insieme al ministro della Salute Orazio Schillaci, il ddl vieta in 7 articoli la produzione, l’immissione sul mercato e l’importazione in Italia di alimenti e mangimi artificiali. Non impedisce la ricerca. Stop poi al ricorso ai nomi “ingannevoli e fuorvianti” per gli alimenti derivati da proteine vegetali, tipo ‘bistecca di soia’.

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Il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

In mancanza di una specifica normativa europea in materia di alimenti e cibi sintetici, il Governo Meloni ha ritenuto di intervenire a livello nazionale per tutelare gli interessi legati alla salute e alla difesa dei prodotti del Made in Italy. Il divieto viene istituito sulla base del principio ‘di precauzione’ contenuto dell’articolo 7 del regolamento europeo sulla legislazione alimentare (il n. 178/2002), che prevede la possibilità di adottare misure di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche.

I DIVIETI

Si vieta agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare, nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. Viene in tal modo introdotta una definizione normativa di alimenti e mangimi sintetici.

STOP AI NOMI INGANNEVOLI: NO HAMBURGER DI SOIA

Si introducono una serie di divieti relativi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. In pratica vengono messi al bando termini come ‘mortadella veg’ o ‘bistecca e hamburger di soia’. È vietato l’uso di: denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un’anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali. Le disposizioni non precludono l’aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

MULTE FINO A 60 MILA EURO O IN BASE AL FATTURATO

Gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violeranno le norme saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a 60.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque i 150.000 euro. L’applicabilità delle sanzioni è estesa a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte illecite. Per la determinazione delle multe, l’autorità competente valuta la gravità del fatto, la durata della violazione e le condizioni economiche del soggetto o dell’impresa.

CONFISCHE E CHIUSURA ATTIVITÀ

Oltre alla confisca del prodotto illecito, vengono previste ulteriori sanzioni amministrative interdittive che intervengono sulla possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché prevedendo la chiusura dello stabilimento di produzione per un periodo di tre anni.

MONITORAGGIO E CONTROLLI

Il monitoraggio sull’attuazione della legge viene effettuato dal Mipaaf e dal Ministero della Salute. I soggetti responsabili dei controlli sono le Autorità competenti ed in particolare: i Nuclei di Antisofisticazione (NAS), il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela, della qualità e repressioni di frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza.

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